Cosa succede ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di adesione al “Saldo e stralcio” entro il termine del 30 aprile 2019? Ovviamente la risposta cambia a seconda dell'esito della procedura, cioè se l'istanza di adesione al saldo e stralcio sia stata o meno, accolta.
Nel primo caso, cioè accoglimento del “Saldo e stralcio”, la legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” contenente
Come indicato sul sito ufficiale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, a seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:
Diversamente, nella seconda ipotesi, cioè in caso di mancato accoglimento del “Saldo e stralcio”, la legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” con la quale, motivando il mancato accoglimento del “Saldo e stralcio” e limitatamente ai debiti definibili ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018, avverte il contribuente dell’automatica inclusione nei benefici della Definizione agevolata 2018 (c.d. “rottamazione-ter”) fornendo altresì l’importo da pagare e le relative scadenze di pagamento.
A tal proposito, con le novità introdotte, da ultimo, dal Decreto Semplificazioni (Decreto Legge 135/2018) il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure:
Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.
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