Con la risposta Pronto ordini del 30 aprile 2019 il Consiglio nazionale degli ordini dei dottori commercialisti ha risposto ad un quesito confermando che il tirocinio ha una durata minima ma non massima quindi puo essere prolungato purche si confermi l'iscrizione universitaria . Il caso riguardava una studentessa iscritta dal 2011 alla corso di laurea magistrale. L'ordine presso il quale era iscritta chiedeva se il prolungarsi del periodo di tirocinio da quella data fosse legale.
Il Consiglio conferma che non esiste un termine massimo ma specifica che il Regolamento del tirocinio all'art. 6 comma 3 (DM 143 2009) prevede come obbligatorio lo svolgimento di un anno almeno di tirocinio dopo il conseguimento del titolo di studio; ragione per cui è indispensabile verificare che permanga da parte del tirocinante l'iscrizione dall'università. Il requisito puo essere dimostrato anche attraverso una autocertificazione del praticante da controllare poi , da parte dell'Ordine di iscrizione, presso gli uffici dell'Ateneo.
Sul tirocinio per la professione di commercialista leggi anche "Praticantato commercialista 2019"
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