Nella Sentenza n. 17695 del 29 aprile 2019, la Cassazione ha affermato che in caso di omesso versamento dei contributi e procedura fallimentare la consegna al curatore dell’assegno pari all’importo corrispondente al debito contributivo comporta l’applicazione della causa di non punibilità, per speciale tenuità del fatto. Non è rilevante il rifiuto del pagamento opposto in quel momento dall’agente della riscossione incaricato .
La Corte di Cassazione ha chiarito che in merito alla notifica delle violazioni da parte dell'ente previdenziale, il decreto di citazione a giudizio può ritenersi equivalente alla notifica dell'avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all'imputato, contenga gli elementi essenziali costituiti dall'indicazione del periodo di omesso versamento e dell'importo, la indicazione della sede dell'ente presso cui effettuare il versamento entro il termine di tre mesi concesso dalla legge e l'avviso che il pagamento consente di fruire della causa di non punibilità (Sez. U, n. 1855 del 24/11/2011, dep. 2012, Sodde, Rv. 251268; Sez. 3, n. 6045 del 27/09/2016, dep. 2017, Stasi, Rv. 269169). 4.6.Nel caso di specie è certo, perché non in contestazione, che all'imputato non era stato notificato l'avviso di accertamento sicché il GUP, in sede di giudizio abbreviato, aveva preliminarmente rimesso in termini il ricorrente fissando un termine per adempiere.
La sentenza della Corte di appello viene cassata in quanto non solo non era intempestivo il pagamento effettuato nei termini indicati dal GUP ma era perfettamente valido anche il tentativo di pagamento effettuato più di un anno prima con la consegna al curatore dell'assegno circolare non accettato da EQUITALIA.
La sentenza degli ermellini precisa anche che "in caso di liquidazione o di fallimento, l'obbligato è tenuto a sollecitare il liquidatore o il curatore perché adempia al pagamento nel termine trimestrale decorrente dalla contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione (in termini, Sez. 3, n. 39072 del 18/07/2017, Rv. 271473; in senso conforme, Sez. 3, n. 30879 del 27/03/2018, Rv. 273335). Ne consegue che la tempestiva consegna al curatore fallimentare dell'assegno circolare dell'importo esattamente corrispondente al debito contributivo legittima a tutti gli effetti l'applicazione della causa di non punibilità, a prescindere dal rifiuto del pagamento opposto dall'agente della riscossione il quale non può rendersi arbitro delle vicende relative alla punibilità di un reato".
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