La Sezione Lavoro della Cassazione, con l'ordinanza n. 11129 del 19 aprile 2019, è tornata sul tema dei trattamenti pensionistici di reversibilita in caso di separazione tra coniugi . Nel caso di specie, il coniuge superstite chiedeva la pensione di reversibilità , basato sul fatto che era titolare di assegno di mantenimento stabilita dal giudizio di separazione anche se la successiva sentenza di divorzio non lo aveva riconfermato .
Il trattamento di reversibilità a favore dell'ex coniuge è prevista dall'art. 9 della legge sul divorzio ( legge 1 dicembre 1970, n. 898), in assenza di coniuge superstite e sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza (art. 9, comma 2).
Sul tema la Cassazione è tornata piu volte e la Corte Costituzionale (sentenza n. 419/1999), ha affermato con chiarezza che tale trattamento ha una funzione solidaristica nei confronti sia del coniuge superstite, sia nei confronti dell'ex coniuge, dopo la cessazione del matrimonio.
Recentemente la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 24 settembre 2018, n. 22434 ha affermato che per il riconoscimento della pensione di reversibilità in favore dell'ex- coniuge è necessaria la titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno divorzile al momento della morte dell'ex coniuge e cio significa che l'assegno deve essere stato stabilito dal tribunale, su domanda e in presenza dei relativi presupposti, non essendo sufficiente una mera titolarità astratta. Non è sufficiente quindi il fatto che l'ex coniuge abbia beneficiato di erogazioni economiche per accordi in sede di separazione .
Inoltre si evidenzia che il diritto alla reversibilità ha presupposti i diversi rispetto quelli che danno diritto all'assegno di divorzio. E nel caso oggetto della sentenza non vi era una situazione di difficoltà economica che necessitasse di tutela e protezione .
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