Pubblicato in data 19 aprile 2019 il provvedimento del 18/4/2019 che regola le modalita di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica.
Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, il Provvedimento stabilisce che:
In generale la cessione riguarda:
La detrazione, sotto forma di credito d’imposta, non può essere ceduta alle pubbliche amministrazioni. La disposizione riguarda, inoltre, i soggetti IRES e i cessionari del credito che possono, a loro volta, effettuare una sola ulteriore cessione.
Il credito cedibile corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari. Nell’ipotesi in cui per gli interventi ammessi all’agevolazione sono coinvolti più fornitori, ai soli fini della cessione, il credito cedibile a ciascun fornitore è pari alla detrazione calcolata sulle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.
Se il credito d’imposta è ceduto direttamente al fornitore che ha effettuato gli interventi, la fattura emessa dallo stesso deve comprendere anche l’importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d’imposta.
Come comunicare la cessione del credito all'Agenzia delle Entrate
Il provvedimento stabilisce che la cessione del credito è comunicata utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate o, in alternativa, per il tramite degli uffici della stessa Agenzia, utilizzando il modulo allegato al provvedimento. Il predetto modulo può essere inviato anche tramite posta elettronica certificata, sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa allegando, in tale ultimo caso, un documento d’identità del firmatario.
In particolare, i soggetti che intendono cedere il credito comunicano, entro 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento della spesa, tutti i dati necessari per la gestione delle successive operazioni di compensazione o ulteriore cessione. Attenzione va prestata al fatto che la mancata comunicazione rende inefficace la cessione del credito.
Il cessionario che intende a sua volta cedere il credito a lui spettante deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia.
L’Agenzia delle entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito a lui ceduto che, tuttavia, può essere utilizzato o ulteriormente ceduto solo dopo che sia stato da quest’ultimo accettato con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Con le medesime funzionalità, nell’area riservata del cedente sono rese visibili le informazioni sull’accettazione del credito d’imposta da parte del cessionario.
Il punto 5 del provvedimento stabilisce che il credito d’imposta, che non sia oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici. Il credito è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente.
La quota del credito che non è fruita nel periodo di spettanza è riportata nei periodi d’imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso.I controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria sono disciplinati dal punto 6 del provvedimento, il quale stabilisce che se viene accertata:
Infine, il provvedimento stabilisce che, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2019 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, nonché per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, il corrispondente credito può essere utilizzato dal cessionario dal 20 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui:
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