News Pubblicata il 19/04/2019

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Cessione sisma bonus ed ecobonus

Cedibilità del credito di imposta corrispondente alla detrazione c.d. sisma+ecobonus nella nuova Risposta dell'Agenzia delle Entrate



E' possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione per sisma bonus ed ecobonus dei lavori condominali anche ai soci lavoratori artigiani di un’impresa edile sub-appaltatrice, in quanto soggetti collegati agli interventi agevolati. A fornire questo chiarimento è stata l'Agenzia delle Entrate con la Risposta all'Interpello 109 del 18 aprile 2019 allegato a questo articolo.

In particolare, la società istante ha acquisito da un condominio un credito fiscale derivante da “interventi che contribuiscono congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica" che intende cedere direttamente ai soci lavoratori artigiani della impresa edile sub-appaltatrice.  Al riguardo, la società afferma che “parte dei lavori che verranno effettuati sul condominio, saranno subappaltati ad una impresa senza dipendenti che svolge la propria attività attraverso i soci lavoratori. I soci sono soggetti diversi dalla società ma comunque rivestono una posizione previdenziale di ‘lavoratori autonomi’ e pertanto potrebbero essere destinatari della cessione del credito come soggetti collegati, e utilizzare lo stesso per il pagamento dei contributi INPS, artigiani ecc.…”. La società istante ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se i soci artigiani possano essere ricompresi “tra i soggetti collegati all’operazione, potenzialmente cessionari del credito fiscale.

Nel rispondere positivamente l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che la Circolare 11/E/2018 ha individua i soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito:

Con la successiva circolare n. 17/E del 2018 è stata estesa, anche al sisma-bonus la valenza interpretativa della circolare n. 11/E del 2018. In generale, nell’ipotesi in cui il fornitore del servizio si avvale di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione valutato sia con riferimento alla cessione originaria che a quella successiva. Da queste considerazioni muove la risposta positiva all'interpello.

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Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risposta interpello 109 del 18.4.2019

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