L'attività enoturistica è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato. E'questo articolo il fulcro del nuovo decreto del MIPAAF (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) del 12 marzo 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2019 e allegato a questo articolo.
In particolare sono considerate attività enoturistiche tutte le attivita' formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche ( DOP, IGP ) nel cui areale si svolge l'attivita', quali, a titolo esemplificativo,
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le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine,
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le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attivita' vitivinicola ed enologica in genere;
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le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica;
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le attivita' di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi determinati requisiti.
Inoltre, il decreto fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, prevede determinati requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attivita' enoturistiche:
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apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di tre giorni, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
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strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
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cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
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sito o pagina web aziendale;
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indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
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materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l''italiano;
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esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui e' svolta l'attivita' enoturistica;
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ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attivita' in concreto svolte dall'operatore enoturistico;
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personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni;
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l'attivita' di degustazione del vino all'interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale, purche' non siano alterate le proprieta' organolettiche del prodotto;
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svolgimento delle attivita' di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra: titolare dell'azienda o familiari coadiuvanti; dipendenti dell'azienda e collaboratori esterni.