News Pubblicata il 17/04/2019

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Professionista in possesso di SRL: si decade dal regime forfettario

Regime forfetario 2019: causa ostativa il possesso al 50% di una srl per il professionista. Nuovo interpello dell'Agenzia delle Entrate



Dopo due circolari, continuano i chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito al regime forfettario. Questa volta, la delucidazione arriva rispondendo ad un interpello mosso da un Commercialista, con reddito inferiore a 65.000 euro e proprietario al 50% della società Alfa che svolge l’attività di revisione e certificazione di bilanci di cui risulta anche rappresentante legale. Nella risposta dell'Agenzia delle Entrate n.108 del 16 aprile 2019 è stato chiesto dal professionista se potesse o meno accedere al regime forfettario.

Negativa ovviamente la risposta delle Entrate che hanno ricordato come la legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario. Tra le altre modifiche apportate, si rileva la riformulazione di alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario e, per quel che qui rileva, la lettera d) del comma 57 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

La circolare n. 9/E del 10 Aprile 2019 ha già chiarito che affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:

  1. del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e
  2. dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.

Nel caso di specie, ricorrono entrambe le condizioni, infatti i codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dall’istante e dalla società a responsabilità limitata controllata appartengono alla medesima sezione ATECO e pertanto la riconducibilità delle due attività economiche esercitate è da ritenersi sussistente, considerato che la persona fisica che usufruisce del regime forfetario percepisce compensi di amministratore, tassabili con imposta sostitutiva, dalla società a responsabilità limitata controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.
Pertanto, essendo integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, secondo quanto chiarito dalla citata circolare n. 9/E del 2019, l’istante decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019. Attenzione però, qualora il professionista dovesse cessare dalla carica di amministratore della s.r.l. controllata nel 2019, lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020. 

Il testo della risposta 108/2019 è allegato a questo articolo.

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risposta interpello 108 del 16.4.2019

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