Un professionista che ha adottato fino al periodo d’imposta 2016 il regime contabile semplificato per gli esercenti arti e professioni e che nel 2017, pur avendo i requisiti per accedere al regime naturale forfetario, ha manifestato con la presentazione della dichiarazione IVA, l’opzione di rinnovo tacito per il regime contabile semplificato, può passare al regime forfettario? Questo quesito è stato risolto nella risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 107 del 12 aprile 2019 qui allegata.
Come ribadito anche in altre occasioni, le Entrate hanno chiarito che al caso di specie si applica quanto disposto dall’articolo 1 del DPR 442/97 secondo il quale - in deroga al vincolo triennale disposto dall’articolo 3 del medesimo decreto nel caso di opzione per regimi di determinazione dell’imposta - è possibile la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.
Pertanto il contribuente, in possesso dei requisiti per accedere al regime forfetario, può transitare dal regime di tassazione ordinario a quello forfetario già a partire dal periodo d’imposta 2019.
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