Il contratto di apprendistato diventa piu oneroso per le piccole imprese . L'inps ha fornito precisazioni nel messaggio 1478 2019 in tema di apprendistato professionalizzante per i datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove.
L'INPS ricorda che ai sensi dell’articolo 43, comma 9, del D.lgs n. 81/2015 è consentito trasformare il contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato professionalizzante allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali.
Secondo l'INPS "il testuale riferimento alla “trasformazione del contratto” implica la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, ossia tra l’iniziale apprendistato di primo livello e l’apprendistato professionalizzante e, in particolare, un prolungamento del periodo di formazione, già ricevuta dal lavoratore.
In tema di regime contributivo la circolare ricorda che l’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedeva che “complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo”.
La circolare inoltre ha precisato che, per le assunzioni effettuate a decorrere dal 24 settembre 2015 con contratto di apprendistato di primo livello da datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per gli anni di contratto successivi al secondo è pari al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, in applicazione degli incentivi previsti alle lettere b) e c) del primo comma dell’articolo 32 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La riduzione è riconosciuta però “in ragione dell’anno di vigenza del contratto”. La norma precisa infatti che negli anni di contratto successivi al secondo si applica l’aliquota del 10%.
In conclusione si afferma una nuova interpretazione per cui trattandosi di un contratto che continua la riduzione si applica solo ai periodi contributivi afferenti alla formazione di primo livello. Successivamente, a decorrere dalla data di trasformazione del contratto l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Inoltre il datore di lavoro è tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.
Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs n. 148/2015, infine, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle prestazioni erogate a titolo di CIGO/CIGS o di fondi di solidarietà.
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