News Pubblicata il 16/04/2019

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Utilizzo del plafond disponibile da parte dell’esportatore abituale

Plafond disponibile esportatore abituale: nuovo principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate



Non può avvalersi del beneficio del plafond, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. c) del testo unico IVA (DPR 633/72) l’esportatore abituale che, in esecuzione di un contratto di appalto “acquista” un immobile.

E' questo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 14 del 9 aprile 2019 e qui allegato.

In particolare, l'utilizzo del plafond è ammesso, in via generale, per i beni/servizi funzionali al ciclo economico dell’impresa. In particolare, la dichiarazione d’intento inviata dall’esportatore a ciascun fornitore potrà riguardare l’acquisto dei servizi relativi all’installazione degli impianti strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività industriale. Non potranno beneficiare del plafond, invece, i servizi di installazione degli impianti che formano parte integrante dell’edificio e sono ad esso serventi, per i quali trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), ai sensi dell’articolo 17, sesto comma, lett. a-ter) del d.P.R. n. 633 del 1972. In tal caso, infatti, come chiarito con circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015, la misura antifrode (reverse charge) prevale rispetto al regime di non imponibilità previsto per gli esportatori abituali. 

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Principio di diritto 14 del 8.4.2019

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