La durata massima dei contratti a termine in somministrazione nel settore metalmeccanico industria secondo l'Associazione dei datori di lavoro è sempre di 12 mesi o 24 con l'apposizione della causale , in linea con quanto previsto dal Decreto dignità (DL 87 2018).
Questo il concetto riaffermato da Federmeccanica in una nota emanata lo scorso 2 aprile, che contesta quanto previsto in una circolare a seguito del rinnovo del contratto collettivo di Assolavoro (l'associazione delle agenzie di somministrazione di lavoro ) il quale collega la durata massima dei contratti in somministrazione stipulate con le imprese metalmeccaniche alla soglia fissata nel ccnl metalmeccanici industria ( che prevede una durata complessiva massima di 44 mesi, conteggiando sia i contratti diretti che quelli in somministrazione).
La nota afferma infatti : " Per quanto riguarda il nostro settore, nella circolare di Assolavoro, il parametro di riferimento individuato, che ha effetto sul contratto a termine del lavoratore somministrato e, quindi, il suo impiego da parte dell’azienda utilizzatrice, è fatto coincidere, tout court, con il limite dei 44 mesi di cui alla lettera B), dell’art. 4, Sezione Quarta, Titolo I, CCNL 26 novembre 2016 per l’Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti (testo).
Tale riferimento non è però corretto in quanto, con questa clausola, le parti non hanno inteso derogare ai limiti di durata previsti dalla legge in caso di successione di più contratti a termine bensì hanno introdotto un limite all’utilizzo del medesimo lavoratore presso la medesima azienda attraverso la “sommatoria” di contratti a termine e periodi di missione in somministrazione."
Il problema nasce dal complesso sistema di regole che il Decreto Dignità ha instaurato, parificando il trattamento della soministrazione a quello dei contratti a termine diretti nel tentativo di limitare in generale l'utilizzo del tempo determinato. La somministrazione invece aveva viaggiato su una strada diversa essendo nata per dare appunto una risposta legale alle necessita di utilizzo temporaneo del personale, che sconta costi molto piu alti per i i datori di lavoro .
Purtroppo i problemi applicativi e i dubbi interpretativi del nuovo intreccio di regole, scritte in fretta e senza confronto con le parti sociali, come quello che si verifica in questo caso, rischiano di scoraggiare i datori di lavoro e di portarli indirettamente ancora verso falsi co.co.co o lavoro autonomo di facciata , vanificando il tentativo anche legittimo di contrastare il precariato .
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