E' stato firmato il 26 gennaio scorso il rinnovo del Ccnl cooperative sociali da Agci imprese sociali, Confcooperative federsolidarietà, Legacoopsociali, Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs – il verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo, in vigore dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.
L'accordo interessa oltre 400mila lavoratori e giunge dopo un anno di trattative .
Il precedente contratto risaliva al 28 marzo 2019 (vedi sotto i paragrafo dedicato )
Sono previsti i seguenti aumenti dei minimi conglobati della retribuzione
Inoltre gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia e gli educatori professionali socio pedagogici avranno diritto a
Tale elemento avrà effetto su tutti gli istituti contrattuali e sarà riassorbito n ogni caso di passaggio di livello o di mansione.
Dal 1° gennaio 2026 tutti gli educatori transiteranno al livello D2
Maternità
Dal 1° gennaio 2024, l’integrazione per l'astensione obbligatoria per maternità passa dall'80 al l 100% della normale retribuzione.
Quattordicesima mensilità
Viene riconosciuta a partire dal 1° gennaio 2025 la quattordicesima mensilità pari alla metà della retribuzione in vigore nel mese di corresponsione. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, saranno versati i dodicesimi dell’importo corrispondenti ai mesi di servizio prestati
La quattordicesima:
Le parti si sono impegnate a raggiungere prioritariamente la retribuzione piena nel prossimo rinnovo”.
Vengono previsti inoltre:
Assistenza sanitaria integrativa
Il contributo di finanziamento dell’assistenza sanitaria integrativa a partire dal 1° gennaio 2025 passa da 5 a 10 euro mensili.
In tema di contratti a termine la durata massima complessiva è fissata in 36 mesi e 40 mesi per il lavoratori particolarmente svantaggiati. Viene però introdotta la clausola che la stipula di contratti a termine oltre i 24 mesi è possibile solo per i datori di lavoro che abbiano stabilizzato , con contratti a tempo indeterminato, almeno il 20% dei rapporti a tempo determinato utilizzati nei 12 mesi precedenti (restano esclusi dal computo i lavoratori dimissionari o licenziati per giusta causa o che non abbiano accettato la trasformazione del contratto e le aziende che hanno utilizzato un solo contratto a tempo determinato).
Il numero massimo di lavoratori con contratto a tempo determinato non deve superare il 30% del personale complessivamente assunto alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento.
La tabella retributiva in vigore fino al 31.12.2022 è la seguente
Livello inquadramento | minimo retributivo | indennità di funzione |
---|---|---|
livello A1 | 1.254,62 euro | |
Livello A2 | 1.266,21 euro | |
Livello B1 | 1.325,20 euro | |
Livello C1 | 1.425,21 euro | |
Livello C2 | 1.425,21 euro | |
Livello C3 | 1.511,24 euro | |
Livello D1 | 1.511,24 euro | |
Livello D2 | 1.594,15 euro | |
Livello D3 | 1.697,06 euro | |
Livello E1 | 1.697,06 euro | |
Livello E2 | 1.831,71 euro | + 77,47 indennità di funzione |
Livello F1 | 2.023,07 euro | + 154,94 indennità di funzione |
Livello F2 | 2310,42 euro | + 232,41 indennità di funzione |
Il lavoro straordinario è ammesso nel limite di 100 ore annue per dipendente. Il lavoro straordinario oltre il tetto annuo di 100 ore e fino a 150 ore sarà utilizzato, d'intesa con la RSA e le RSU, per comprovate e motivate esigenze di servizio.
STRAORDINARI
Per gli addetti ai servizi di sorveglianza e custodia, non soggetti a turni e la cui attività si svolge esclusivamente in ore notturne, la suddetta indennità è sostituita da una maggiorazione del 10% su paga oraria lorda per ogni ora effettivamente svolta;
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