E' stata pubblicata lo scorso 20 marzo la risposta all’interpello n. 3 del 20 marzo 2019 formulata alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da parte della Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza, . Venivano chiesti chiarimenti su un possibile contrasto normativo in merito al numero massimo di partecipanti nei corsi di formazione o aggiornamento in materia di sicurezza.
Veniva infatti segnalato che :
"da un lato, il punto 9.1 dell’ Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016 stabilisce che in riferimento all’assolvimento dell’aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari la frase “l’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti”, dall’altro, la Tabella riassuntiva inserita nell’Allegato V del citato Accordo riporta che ai corsi di aggiornamento per la figura di Coordinatore per la sicurezza possano essere presenti un numero massimo di 35 partecipanti.
Nella sua risposta la Commissione distingue due diverse tipologie di iniziative di formazione e specifica come "l’aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, possa essere svolto :
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