Con il Messaggio n. 1210 l'INPS ha comunicato una modifica nella Gestione dell’obbligo di versamento al FTLD del TFR , in particolare per quanto riguarda le aziende agricole. La novità andra in vigore dal secondo semestre 2019
La circolare spiega che per ottimizzare il sistema di accertamento e riscossione dei contributi dovuti al Fondo di Tesoreria da parte delle aziende agricole con dipendenti, l'istituto ha attribuito d’ufficio il codice di autorizzazione (CA) “1R” alle aziende di almeno 50 dipendenti obbligate al versamento della quota di TFR maturata da ciascun lavoratore privato dal 1° gennaio 2007.
Pertanto, a decorrere dal periodo di trasmissione dei flussi DMAG relativi al secondo trimestre 2019, la trasmissione di dichiarazioni di manodopera potrà avvenire solo riportando il codice CA R1 altrimenti il flusso sarà scartato, e dovrà essere ripresentato .
La dichiarazione di responsabilità “azienda con almeno 50 dipendenti”, del datore di lavoro, presente nel flusso DMAG non avrà piu valore in questo senso. Il codice CA “1R” sarà disponibile nel “Cassetto Previdenziale Aziende Agricole”, all’interno della sezione “DATI AZIENDA” > “Codici Autorizzazione”.
Le aziende che ritengano di avere l'obbligo ma non ricevano il CA “1R”, potranno comunicarlo all’Istituto attraverso l’apposita procedura telematica selezionando “COMUNICAZIONI BIDIREZIONALI” > “Invio Comunicazioni”. Dal menù a tendina “Modello Comunicazione” occorre selezionare una delle seguenti richieste:
1. “Richiesta codice autorizzazione adempimenti TFR 1R”, da utilizzare qualora l’azienda, costituita dopo il 1.1.2018, a cui non sia stato attribuito d’ufficio il CA “1R”, ritenesse di essere assoggettata all’obbligo di versamento per il raggiugimento dei limiti dimensionali di forza aziendale per l’assoggettamento all’obbligo di versamento;
2. “Richiesta codice autorizzazione adempimenti TFR 2R”, da utilizzare qualora l’azienda, pur in assenza del requisito dimensionale, sia tenuta all’obbligo per singoli lavoratori assunti da altro datore di lavoro in continuità di rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, per effetto di operazioni societarie o cessione di contratto.
Allo stesso modo il datore di lavoro a cui è stato attribuito d’ufficio il CA “1R”, visualizzabile mediante la consultazione del fascicolo, laddove ritenesse di non essere tenuto all’obbligo di versamento, può chiedere l’eliminazione del predetto CA, di apposita valutazione da parte della Struttura territoriale competente.
Indipendentemente dall’attribuzione d’ufficio del CA “1R” e “2R”, sono comunque fatti salvi i successivi controlli in merito alla sussistenza o meno dell’obbligo e alla congruità del versamento al Fondo.