L’Agenzia delle Entrate nella circolare 4/2019 ha fornito chiarimenti in merito allo scomputo delle perdite pregresse in caso di accertamento e all’eventuale ricalcolo delle imposte pagate all’estero. In particolare il breve documento di prassi tratta le seguenti due casistiche:
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la prima fattispecie attiene alla possibilità di scomputo delle perdite pregresse ad integrale abbattimento del maggior imponibile accertato, anziché nel limite dell’80% ordinariamente previsto. In particolare, tale ipotesi attiene alla circostanza in cui, nell’ambito dichiarativo, il contribuente non abbia compensato tutte le perdite pregresse disponibili e utilizzabili nel limite dell’80% del reddito imponibile di cui all’articolo 84, comma 1, del TUIR (Testo Unico Imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), ma solo una parte di esse, in modo da usufruire di crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto e eccedenze di cui all’articolo 80 del TUIR, in detrazione dall’imposta dovuta ai sensi dell’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 84 del TUIR.
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la seconda ipotesi riguarda la possibilità di ricalcolo del credito per le imposte pagate all’estero di cui all’articolo 165 del TUIR, ai fini della sua detrazione dalla maggiore imposta dovuta in sede di accertamento.
La circolare dell'Agenzia delle Entrate 4/2019 è allegata a questo articolo.
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