News Pubblicata il 26/03/2019

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Pagamento fattura entro 30 giorni per le PA

Piattaforma crediti commerciali: le istruzioni sui conteggi dei 30 giorni per non incorrere in sanzioni



Per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A., le amministrazioni pubbliche devono certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali (c.d. crediti commerciali). Il processo di certificazione è totalmente gratuito ed è gestito tramite la Piattaforma dei Crediti Commerciali predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato ed accessibile al seguente indirizzo web: http://certificazionecrediti.mef.gov.it. L’istanza di certificazione può essere presentata da chiunque (società, impresa individuale o persona fisica) vanti un credito commerciale non prescritto, certo, liquido ed esigibile , nei confronti di una P.A. 

Come indicato nel comunicato stampa del 22 marzo 2019, al fine di fornire i dati necessari al sistema PCC (Piattaforma crediti Commerciali) per il corretto calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti (ITP) e più in generale per il calcolo dei tempi di ritardo e pagamento, si raccomanda agli utenti di utilizzare la funzione di comunicazione dei giorni effettivi di sospensione senza posticipare la data di scadenza del documento. Il sistema PCC in questo modo decurterà i giorni di sospensione ovvero i giorni durante i quali la fattura non era esigibile dal periodo intercorso tra la data di scadenza e la data di pagamento per il tempo di ritardo e tra la data di emissione e la data di pagamento per il tempo di pagamento.

Ne consegue che qualora venga inserita una nuova data di scadenza che tenga già conto del periodo di inesigibilità della fattura, l’eventuale comunicazione dell’effettivo numero di giorni di sospensione comporterà nel sistema una doppia attribuzione del periodo di sospensione. Inoltre, si precisa che in assenza di un data effettiva di scadenza comunicata sul sistema PCC o acquisita automaticamente da Sicoge per le Amministrazioni dello Stato o tramite struttura dati dell’OPI per gli enti in regime Siope+, ai fini del calcolo dei tempi di pagamento si considera la data presunta di scadenza pari a 30 giorni a partire dalla data di emissione del documento (60 giorni per gli enti del SSN).

Fonte: Fisco e Tasse



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