Pubblicato il Comunicato stampa dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito alla definizione agevolata. In particolare, il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019 (DL 119/2018) introduce la definizione agevolata:
In entrambe i casi, il contribuente che voglia accedere alla definizione agevolata, dovrà presentare all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione con le modalità e in conformità alla modulistica dallo stesso predisposta.
I debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione di cui sopra riceveranno da Agenzia delle entrate - Riscossione:
l'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Il pagamento delle somme di cui sopra può essere effettuato:
Il comunicato dell'Agenzia delle Dogane ricorda che la definizione agevolata si perfeziona versando integralmente le somme:
a) affidate da questa Agenzia all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
b) maturate a favore dell'Agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;
In più, limitatamente ai debiti rientranti nell’art.5:
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento la definizione non produce effetti, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto e l’agente della riscossione proseguirà l’attività di recupero senza poter
nuovamente accettare nuove richieste di rateazione ai sensi dell’art.19 del DPR 602/73.
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