News Pubblicata il 21/03/2019

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Contratti a termine: per i CAF regime stagionale

Confcommercio sulla definizione di attività stagionale per i Centri di assistenza fiscale: contratti a termine esclusi dalle limitazioni del Decreto dignità ma non dalla contribuzione aggiuntiva



Il 20 febbraio 2019 tra Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil è stato sottoscritto l'accordo nazionale sulla definizione di attività stagionale per i Centri di assistenza fiscale,  che riconferma quanto  concordato  nell'accordo del 10 febbraio 2010.

 Viene ribadito che l'attività dei Caf  collegata alle campagne fiscali/previdenziali (compilazione di modelli e dei dichiarativi fiscali) sono da considerare attività a carattere stagionale . Per questo i contratti a tempo determinato e  i  contratto di somministrazione a tempo determinato  vanno esclusi dalle  limitazioni quantitative,  tipiche delle assunzioni a termine che possono riguardare la necessità di individuare una motivazione in fase di rinnovo, e tutti gli altri requisiti richiesti al normale contratto a termine recentemente modificato dal Decreto Dignità.

L'accordo ricorda comunque che questa  deroga operata dalla contrattazione collettiva, non comporta una esclusione dall'obbligo di  contribuzione aggiuntiva prevista in caso di assunzioni a termine, compresa la nuova quota pari a 0,50% da aggiungere ad ogni rinnovo.

Le parti hanno concordato inoltre che i lavoratori assunti a tempo determinato stagionale per lo svolgimento di adempimenti legati a specifiche necessità dei Caf, possono godere del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni per le campagne successive, a condizione che ne dichiarino la volontà in forma scritta entro tre mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro.

Fonte: Il Sole 24 Ore



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