Un avvocato in regime forfettario ha tra i suoi clienti una società con sede nella Repubblica di San Marino che al momento del pagamento della fattura ha trattenuto una ritenuta del 20%. L’istante, quindi, avendo aderito ad un regime fiscale agevolativo, non può recuperare, nella dichiarazione dei redditi, la ritenuta di acconto effettuata dal cliente sammarinese; inoltre, è tenuto al pagamento dell’imposta sostitutiva del 15% sul 78% del proprio imponibile lordo, anche sulla ritenuta di acconto che lo stesso non può utilizzare. L'istante può recuperare, nella propria dichiarazione dei redditi, tale ritenuta di acconto – trattandosi di reddito prodotto all’estero – oppure può scomputarla dall’imposta prevista per il regime forfetario?
A fornire chiarimenti su questo tema è stata l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 36 del 15 marzo 2019, qui allegata.
Nella risposta le Entrate hanno chiarito che con riferimento al caso di specie, l’articolo 14, paragrafo 1, della convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Italia e Repubblica di San Marino dispone che “I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di carattere indipendente sono imponibili in detto Stato. Tali redditi sono imponibili anche nell’altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna”. Quindi, sulla base di tale disposizione convenzionale, tali redditi sono assoggettati ad una tassazione concorrente in Italia, Paese di residenza del contribuente ed a San Marino, Stato in cui l’attività indipendente è esercitata.Pertanto:
Nel sistema tributario italiano, quindi, il reddito in esame è soggetto ad una imposta sostitutiva, con la conseguenza che lo stesso non concorre alla formazione del reddito complessivo. Tale circostanza esclude la possibilità di fruire, per la ritenuta subita sui compensi corrisposti dal committente sammarinese, del credito per le imposte assolte all’estero.
Attenzione va prestata al fatto che diversa soluzione si giunge laddove il contribuente istante opti per la tassazione del reddito secondo le regole ordinarie; in tale ipotesi, infatti, concorrendo il reddito in esame alla formazione del reddito complessivo l’imposta assolta all’estero potrà essere recuperata.
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