News Pubblicata il 18/03/2019

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Congedo straordinario : licenziamento possibile

Il congedo straordinario non preserva dal licenziamento motivato da giustificato motivo oggettivo: sentenza Cassazione n. 5425/2019. Possibile pero la sospensione degli effetti



Con sentenza n. 5425/2019, la Corte di Cassazione ha affermato che il datore di lavoro può procedere legittimamente a licenziare un lavoratore assente dal lavoro  perche in  congedo straordinario  per assistenza a un familiare disabile (ex art. 4, comma 2, della legge n.53/2000) .

 Il caso riguardava un dipendente  ricompreso tra i soggetti licenziati in una procedura collettiva di riduzione di personale ,  durante il congedo straordinario.  La Corte di appello aveva respinto il ricorso del lavoratore  in quanto la previsione  di divieto di licenziamento  contenuta nell'articolo di legge, si riferisce ai casi in cui la fruizione stessa del congedo sia la causa del  recesso del datore di lavoro  

Il Collegio  afferma infatti che " il diritto alla conservazione del posto,  non esprime limitazioni al  legittimo potere di recesso ma è finalizzato, esclusivamente, a garantire al lavoratore  un trattamento economico ed assistenziale (analogamente a quanto avviene per la  malattia) per il periodo di assistenza al congiunto inabile.

I giudici specificano anche che "la fruizione del congedo, in altre parole, non rende insensibile il rapporto di lavoro ai fatti estintivi previsti dalla legge ma, al più, pone questione di sospensione degli effetti di detti fatti (id est: del recesso) fino al termine del congedo medesimo". 

 Il ricorso viene quindi respinto ma i giudici ammettono che il lavoratore nei giudizi di merito avrebbe potuto   porre validamente  la questione  del diritto a sospendere gli effetti del licenziamento fino al termine del periodo di congedo, ottenendo quindi il pagamento delle retribuzioni eventualmente dovute.

  Osservano i giudici, invece,  che   nel ricorso in Cassazione "la parte ricorrente non ha né allegato l'avvenuta deduzione della stessa innanzi al giudice di merito, né indicato in quale specifico atto  del giudizio precedente lo abbia fatto". Come noto, infatti in Cassazione non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione  diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o prendere i considerazione elementi estranei ai processi svolti 

Fonte: Corte di Cassazione


1 FILE ALLEGATO:
Sentenza Cassazione lavoro n. 5425/2019

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