In presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non devono chiudere la partita Iva del professionista defunto fino a quando non viene incassata l’ultima parcella. A fornire questa indicazione, e la deroga alla regola generale della chiusura della Partita IVA entro 6 mesi è l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 34 del 10 marzo 2019.
Andiamo con ordine. In linea generale, la cessazione dell’attività professionale, con conseguente estinzione della partita IVA, non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate. Pertanto, il professionista che non svolge più l’attività professionale non può estinguere la partita IVA in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare nei confronti dei propri clienti. Inoltre, come regola generale, sono previsti sei mesi di tempo agli eredi per chiudere la partita IVA del de cuius in base a quanto stabilito dall’articolo 35-bis del d.P.R. 633/72.
Nel caso di specie, l'istante, in qualità di erede del professionista Y, deceduto nel mese di novembre 2018 ha chiesto chiarimenti in merito agli obblighi IVA cui sono tenuti gli eredi del professionista medesimo. In particolare, negli anni passati il professionista defunto ha emesso fatture con IVA ad esigibilità differita nei confronti della PA fatture non ancora riscosse alla data del decesso inoltre nel corso dell’anno 2018, sono state effettuate e concluse prestazioni professionali non ancora fatturate alla data del decesso in quanto non è ancora intervenuta la liberatoria da parte del committente per considerare la prestazione ultimata (ancorché nella sostanza terminata) e, quindi, fatturabile. Si pone, dunque, il problema di come versare l’imposta non ancora incassata, nell’eventualità che si debba comunque procedere entro sei mesi dalla morte a chiudere la partita IVA, nonché se considerare le prestazioni non ancora fatturate comunque concluse e, quindi, rilevanti ai fini IVA, nonostante la mancanza di autorizzazione della PA ad emettere fattura.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito tramite riferimenti a precedenti documenti di prassi e alla consolidata giurisprudenza, che in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto sino a quando non viene incassata l’ultima parcella. Nel caso di specie, dato il verificarsi delle condizioni dal medesimo indicate (fatture ad esigibilità differita da incassare oppure fatture da emettere) è ammissibile una deroga che dispone la chiusura della partita IVA del contribuente deceduto da parte degli eredi entro sei mesi dalla data della sua morte.
Resta, peraltro, salva per l’istante la possibilità anticipare la fatturazione delle prestazioni rese dal de cuius e di chiudere la partita IVA, salvo, in tale evenienza, computare nell’ultima dichiarazione annuale IVA “anche le operazioni indicate nel quinto comma dell’articolo 6, per le quali non si è verificata l’esigibilità dell’imposta” (così l’articolo 35 comma 4 del decreto IVA), ossia anticipare l’esigibilità rispetto al momento dell’effettivo incasso.