Nel contratto collettivo metalmeccanici industria “è considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario giornaliero fissato in applicazione del 3° comma dell'art. 5 del presente titolo, salve le deroghe e le eccezioni di legge”.
Il riferimento per la quantificazione del lavoro straordinario all'orario giornaliero vale anche ai fini della retribuzione maggiorata prevista. Quindi per le ore di straordinario effettuate nella stessa giornata la maggiorazione:
Va osservato che in generale ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, è lavoro straordinario il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro fissato in 40 ore settimanali o avente una durata minore stabilita dai contratti collettivi, il lavoro straordinario, nella generalità dei casi, decorre dalla 41ª ora settimanale ma, nel caso in cui un contratto collettivo stabilisca, ad esempio, che l’orario normale settimanale sia fissato in 36 ore, lo straordinario decorrerà dalla 37ª ora.
Il CCNL Metalmeccanica industria prevede il limite di ore di straordinario effettuabili, pari a 2 ore giornaliere e 8 settimanali e , come detto in precedenza, fissa la maggiorazione per lo straordinario al 25% per le prime 2 ore ed il 30% per quelle successive.
Nei casi in cui l'orario settimanale sia distribuito in 5 giorni (dal lunedì al venerdì) è ammesso il prolungamento del lavoro nella giornata del sabato,oltre le 2 ore giornaliere, qualora ciò sia richiesto da esigenze di riparazione e manutenzione, sempre restando nel limite complessivo settimanale .
Negli altri casi le prestazioni straordinarie vanno concordate con la Rappresentanza sindacale unitaria e per queste andrà corrisposta una ulteriore maggiorazione nella misura del 50% quando le prestazioni straordinarie superino le 2 ore per cui, in pratica, le ore di lavoro eccedenti le due settimanali, se prestate al sabato, vanno maggiorate del 50%.
Ad esempio :
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