La legge di stabilità 2019 (L. n. 145/2018) ha inserito il nuovo art. 24-ter del TUIR contenente un regime di favore per i pensionati all'estero che trasferiscano la residenza in italia in particolari aree del Sud .
Nello specifico si prevede la possibilità per le persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti , di scegliere di assoggettare i propri redditi di qualsiasi categoria purché percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7%.
Il trasferimento della residenza deve avvenire nei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, cioè situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.
L’opzione per la tassazione sostitutiva può essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia e assume efficacia a decorrere da tale periodo di imposta. Rimane poi valida per i cinque anni successivi a quello in cui diviene efficace ed è revocabile dal contribuente ma la revoca produce effetto solo per i periodi successivi non per i periodi di imposta precedenti.
Restano salvi i principi generali dell'attuale regime fiscale in cui, comunque, i residenti in Italia sono soggetti al principio della tassazione mondiale mentre i non residenti sono tenuti agli obblighi fiscali dello Stato estero di residenza.
Nella norma non viene specificata la cittadinanza dei soggetti interessati per cui si deve presumere che l'agevolazione sia rivolta sia a cittadini italiani già residenti al di fuori dei confini nazionali che a cittadini di Stati UE od extra UE, purché in questi stati siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa.
Altre specificazioni per avere accesso al regime agevolato:
Questo regime agevolato comprende anche :
Per approfondire scarica la nostra Circolare del giorno sull'argomento: "Imposta sostitutiva sulle pensioni estere" di F. Carrirolo