News Pubblicata il 13/06/2019

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730/2019: detrazione interessi mutuo della casa coniugale

Dichiarazione dei redditi e mutuo casa coniugale: deducibilità degli interessi per il mutuo della casa coniugale



Nel caso di mutuo per la casa coniugale per la detrazione degli interessi passivi al 19% nella dichiarazione dei redditi, occorre tener conto di diverse variabili. Se uno dei due coniugi è a carico, l’altro può avere l’agevolazione per intero anche per il mutuo cointestato. Riepiloghiamone il funzionamento.
In generale, se la casa è acquistata dopo il matrimonio da parte di due coniugi in comunione dei beni con mutuo cointestato, è riconosciuta la detrazione ad entrambi anche se il rogito è stato effettuato da uno solo, poiché l’immobile è comunque di proprietà di entrambi. Ai fini della proprietà tra coniugi, infatti, fa testo l’art. 177 c.c. secondo il quale “costituiscono oggetto della comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali”, e per questo motivo il notaio annota sull’atto il regime patrimoniale dei coniugi. Nessun dubbio, quindi, sul diritto alla detrazione del mutuo cointestato anche se all’atto era presente un solo coniuge. Attenzione va prestata nelle due seguenti ipotesi:
Quando oltre la casa anche il mutuo è cointestato, ma uno dei coniugi non ha reddito e risulta fiscalmente a carico, l’intera detrazione spetta all’altro proprietario. Si tratta di una possibilità espressamente riconosciuta dal TUIR. Quindi chi ha la moglie o il marito a carico, ha sempre diritto alla detrazione per tutte e due le quote pagate a prescindere dall’intestazione del mutuo.
Attenzione va prestata al fatto che quando il coniuge non è carico ma non ha capienza nella sua imposta, la detrazione si perde. Non è prevista, infatti, in questo caso la possibilità che l’altro coniuge possa recuperarla, perché la doppia detrazione spetta solo in caso di coniuge a carico. In questa situazione l’alternativa è quella dell’accollo dell’intero mutuo.

Fonte: Fisco e Tasse



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