Non è necessaria l'autorizzazione del PM per acquisire i dati archiviati nel computer del professionista se lo stesso era assente e il personale dello studio ha collaborato con la Guardia di Finanza. A dare questa interpretazione dei controlli è l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 6486 del 6 marzo 2019.
L'ordinanza muove dal ricorso di un odontoiatra che aveva ricevuto avvisi di accertamento a seguito dell'attività di verifica della Guardia di Finanza svolta nell'abitazione utilizzata ad uso promiscuo dallo stesso. Al momento dell'ispezione il medico non era in studio, e il personale ha collaborato nei controlli senza opporsi al salvataggio dei dati archiviati dal professionista nel proprio pc.
Nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte ha fornito chiarimenti specificando che:
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il ricorrente sostiene di non essere stato nella condizione di opporre il segreto perchè assente in occasione dell'accesso ma le garanzie difensive non richiedono la necessaria presenze della parte in quanto i militari dell GDF nell'effettuazione del salvataggio dei dati si sono avvalsi della collaborazione del personale di studio presente. Non è quindi possibile sollevare il rilievo dell'apertura coattiva dei contenitori per la quale serve specifica autorizzazione del procuratore della Repubblica.
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in materia tributaria le irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento non comportano di per sè e in assenza di specifica previsione, la loro inutilizzabilità, salva l'ipotesi in cui vengano meno i diritti costituzionali. Quindi anche nel caso in cui i dati fossero stati acquisiti irregolarmente, dato che nessuna norma costituzionale è stata violata, gli stessi sono utilizzabili ai fini del processo tributario.
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e' opportuno contestare le violazioni procedurali al massimo al momento del PVC, così da poter dimostrare i rilievi in maniera precisa anche a distanza di tempo.
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