Il Codice del Terzo settore prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali siano deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. A partire dall’anno d’imposta 2018 le liberalità in denaro o in natura erogate a favore
sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 % del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
Nel modello di dichiarazione dei redditi 730/2019 vanno indicati nel rigo E36 le erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, bisogna indicare in colonna1 l’importo delle erogazioni liberali effettuate.
Attenzione va prestata al fatto che a fronte della medesima erogazione liberale il contribuente non può fruire contemporaneamente delle agevolazioni previste da altre disposizioni di legge a titolo di detrazione o di deduzione di imposta.