L’Inail ha pubblicato la circolare n. 6 del 26 febbraio 2019 in tema di reinserimento lavorativo dei disabili da lavoro .
Vengono così integrate le istruzioni operative della circolare Inail n. 51/2016, dopo le determinazione presidenziale n. 527/2018, che ha apportato modifiche al “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro”.
Le modifiche riguardano:
1. la riduzione del frazionamento per tipologia di intervento dell’importo complessivo di spesa rimborsabile dall’Inail al datore di lavoro;
2. la disciplina dell’iter dei casi in cui il datore di lavoro, nel rivolgersi all’Istituto per chiederne il sostegno previsto dal Regolamento, proponga un progetto condiviso con il lavoratore;
3. la disciplina dei casi in cui il datore di lavoro, prima che sia attivato o che sia concluso l’ordinario procedimento per la trattazione dei progetti di reinserimento, per ragioni di necessità e urgenza, abbia realizzato accomodamenti ragionevoli finalizzati a garantire il tempestivo reinserimento della persona con disabilità da lavoro;
4. la semplificazione degli adempimenti posti a carico del datore di lavoro per accedere alle misure di sostegno .
In particolare si segnala che nell’ottica di agevolare il datore di lavoro nella fase di predisposizione della proposta di progetto sono stati modificati i criteri di calcolo del limite massimo di spesa complessivamente rimborsabile per le consulenze tecniche. La percentuale unica del dieci per cento è stata sostituita dalle seguenti aliquote decrescenti:
ad esempio un progetto dal costo complessivo di 100.000 euro si applica l’aliquota del 20% sui primi ventimila euro, quella del 15% sull’importo compreso tra 20.001 euro e 75.000 euro e del 10% sull’importo eccedente i 75.000 euro. I costi delle consulenze sono computati ai fini del limite massimo di spesa sostenibile dall’Istituto per l’intero progetto.
Inoltre viene chiarito che rispetto alla nuova misura introdotta dalla legge di stabilità 2018 che prevede il rimborso del 60% delle retribuzioni erogate alla persona con disabilità da lavoro in attesa dei lavoro di adeguamento del posto di lavoro il rimborso può essere riconosciuto solo in riferimento a progetti per la conservazione del posto di lavoro e non è applicabile al caso della nuova occupazione di un disabile da lavoro rimasto inoccupato.
Le retribuzioni rimborsabili sono soltanto quelle corrisposte per periodi lavorativi successivi al 1° gennaio 2019, e corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore a un anno.
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