News Pubblicata il 04/03/2019

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Vigilanza contro il caporalato : Circolare INL

circolare 5 del 28 febbraio 2019 : Linee guida per l’attività di vigilanza in materia di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”.



L'ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato la circolare 5 del 28 febbraio 2019 che fornisce agli uffici territoriali le Linee Guida in  tema di vigilanza  contro l'intermdiazione illecita e sfruttamento del lavoro ".

L'ispettorato ricorda innazitutto la distizione  tra due distinte figure di incriminazione:

  1. - quella della intermediazione illecita, che persegue chiunque “recluta” manodopera allo scopo di  destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  2. - quella dello sfruttamento lavorativo, con cui si punisce penalmente chiunque utilizza, assume o impiega  manodopera, anche mediante la citata attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di  sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.(art. 603 bis c.p. da parte della L. n. 199/2016).

La circolare specifica comunque che " Le Linee guida rappresentano un mero contributo alle attività di indagine svolte dal personale ispettivo che, in ogni caso, dovrà tenere preliminarmente conto delle eventuali diverse indicazioni fornite dalle competenti Procure della Repubblica, sia sugli elementi utili alla configurazione del reato, sia sulle metodologie per l’acquisizione dei relativi elementi di prova. Trattasi infatti di attività di polizia giudiziaria che, fatta salva una prima fase di indagine, va svolta in stretto coordinamento con le competenti Procure e i Carabinieri del Comando per la tutela del lavoro".

Le Aggravanti speciali per questi  reati : l’art. 603 bis c.p. prevede che “se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun  lavoratore reclutato” (comma 2) e che “costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo  alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro” (comma 3).

Interessante sottolineare la trattazione riguardante  il coinvolgimenti di terzi che abbiano consentito o agevolato la realizzazione del reato di cui all’art. 603 bis c.p., pur non qualificabili espressamente come intermediari. L'ispettorato sottolinea infatti che " lo sfruttamento del lavoro può realizzarsi anche nell’ambito di rapporti commerciali tra imprese, in particolare nell’ambito di una prestazione di servizi oggetto di un contratto di appalto, laddove l’impresa appaltatrice, nel garantire forti risparmi ai committenti, approfitti dello stato di bisogno dei avoratori abbattendo considerevolmente i costi del lavoro attraverso la corresponsione di retribuzioni “in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato”. In tale contesto andrà ad esempio valutato il comportamento del personale incaricato dalla società appaltatrice di offrire i servizi ai futuri committenti sottoscrivendo i relativi preventivi, il quale potrà rendersi nch’esso responsabile di un comportamento penalmente rilevante.

"Le indagini andranno estese anche alle imprese (indipendentemente dal possesso della personalità giuridica) utilizzate come mezzo per la consumazione dei delitti in questione, considerato che le condotte di cui all’art. 603 bis c.p.sono valutate anche ai fini della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi
del D.Lgs. n. 231/2001.
Indagini patrimoniali
È sempre necessario effettuare un calcolo, anche approssimativo, dei guadagni ottenuti  dall’intermediario in forza di quanto corrisposto dagli utilizzatori (e talvolta dai lavoratori stessi) e di quelli
ottenuti dagli utilizzatori a seguito del mancato o ridotto versamento di retribuzione, contribuzione ed imposte  sui rapporti di lavoro.
Tali somme dovranno essere sequestrate, a fine di confisca, ai responsabili dei reati anche ai sensi dell’art. 603 bis 2 c.p. quale profitto del reato; dovranno inoltre essere cercati, in assenza di denaro liquido, anche beni di pari importo, considerato che tale disposizione consente la confisca per equivalente."
 

Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro


1 FILE ALLEGATO:
INL Circolare 5 2019 caporalato

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