Dal 1° luglio 2019 gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate, devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. L’applicazione di tale disposizione è prevista al 1° gennaio 2020 ma è stata anticipata al 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400 mila euro. A fare chiarezza ci ha pensato il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 49842/2019 di ieri 28 febbraio 2019 e qui allegato.
In generale, allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, l’acquisto o l’adattamento degli strumenti (c.d. misuratori fiscali) necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, l’articolo 2, comma 6-quinquies, del d.lgs. n. 127 del 2015, ha previsto, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni misuratore fiscale.
Il contributo è concesso all’esercente come credito d’imposta di pari importo utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
Il corrispettivo dovuto per l’acquisto o l’adattamento dei misuratori fiscali deve essere pagato con modalità tracciabile (assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente).
Per l'utilizzo del credito, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33 di oggi 1° marzo 2019 ha istituito il codice tributo:
“6899” denominato “Credito d’imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumen ti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.