Introdotta nel decreto semplificazioni una disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA nell'ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali online, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop). Nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi ad un “mercato virtuale”, pur non entrando direttamente nella transazione, tali soggetti sono considerati come se avessero ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo del reverse charge.
Prima di questo intervento, i soggetti in esame non erano considerati parti della transazione (in quanto effettivamente non vi è una prima acquisizione ed una successiva cessione al consumatore finale) e di conseguenza non erano soggetti al meccanismo dell’inversione contabile(cd. reverse chrage).
Per effetto delle modifiche in esame invece, i soggetti passivi che favoriscono le vendite o le cessioni a distanza dei richiamati beni elettronici si considerano come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni anche se materialmente ciò non avviene.
Secondo la nuova disciplina devono applicare il meccanismo del reverse charge quei soggetti passivi che
La legge in esame opera una presunzione circa il fatto che la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.
Il soggetto passivo deve:
Qualora il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza, sia stabilito in un paese che non ha sottoscritto alcun accordo di assistenza reciproca con l'Italia, ha l'obbligo di designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto.
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