Con la lettera circolare n. 1881 pubblicata il 25 febbraio 2019 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti sulle procedure di autorizzazione per l'installazione di impianti audiovisivi di videosorveglianza o altri strumenti di controllo a distanza dei lavoratori, in caso di cambio di titolarità dell'impresa (fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda).
In particolare gli uffici territoriali avevano posto il problema se fosse necessario stipulare nuovi accordi in sede sindacale o autorizzative, o se fosse sufficiente comunicare formalmente alla sede locale dell'Ispettorato la sopravvenuta modifica della proprietà aziendale.
La risposta dell'Ispettorato del lavoro conferma che se non ci sono cambiamenti tecnici degli impianti puo essere sufficiente comunicare alla sede che ha autorizzato l'installazione, il cambio di titolarita fornendo gli estremi dell'autorizzazione emessa e una dichiarazione della nuova proprietà che non sono intervenuti cambiamenti nella gestione e nella funzionalità degli strumenti di controllo . In caso di modifiche invece è necessario richiedere una nuova autorizzazione.
Nello specifico il tenore della lettera circolare è il seguente:
"…il mero “subentro” di un’impresa in locali già dotati degli impianti/strumenti … non integra di per sé profili di illegittimità qualora gli impianti/strumenti stessi siano stati installati osservando le procedure (accordo collettivo o autorizzazione) previste dall’art. 4 della L. n. 300/1970 e non siano intervenuti mutamenti:
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dei presupposti legittimanti (esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale);
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delle modalità di funzionamento.
Anche al fine di consentire un efficace svolgimento di eventuali iniziative ispettive, si ritiene pertanto opportuno che, nei casi in esame, il titolare subentrante:
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comunichi all’Ufficio [ITL] che l’ha rilasciato gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti;
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renda dichiarazione con la quale attesti che, con il cambio di titolarità, non sono mutati né i presupposti legittimanti il suo rilascio, né le modalità di uso dell’impianto audiovisivo o dello strumento autorizzato.
Laddove peraltro non ricorra l’evidenziata condizione di invarianza dei richiamati presupposti, sarà necessario avviare nuovamente le procedure ex art. 4 L. n. 300/1970, fermo restando che sono in ogni caso assolutamente vietate eventuali modalità di uso diverse da quelle già autorizzate.”