Nel Messaggio 689 del 20 .2.2019 l'INPS spiega quali prestazioni a sostegno del reddito, assistenziali e previdenziali, possono essere erogate anche a soggetti irreperibili e senza fissa dimora.
Viene innanzitutto chiarito cosa si intende per soggetto irreperibile e “senza fissa dimora”, informazione che oggi è visualizzabile nell’Archivio Anagrafico Unico (ARCA).
La dichiarazione di irreperibilità, viene effettuata dai Comuni nei confronti di soggetti residenti nel proprio territorio al termine di un iter amministrativo regolamentato dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, e comporta la cancellazione di un soggetto dall’anagrafe comunale con la perdita del diritto al voto, l’impossibilità di ottenere certificazioni e documenti di riconoscimento, nonché la cancellazione dall’assistenza sanitaria.
In alcuni casi, consegue anche la perdita del diritto ad alcune prestazioni a sostegno del reddito, se la prestazione è stata già concessa ed è in corso di pagamento, o il mancato riconoscimento, nel caso di nuova domanda.
1 . Le prestazioni assistenziali generalmente sono erogate solo ai soggetti residenti nel territorio nazionale . E' il caso dei bonus per la famiglia come
assegno di natalità (art. 1, comma da 125 a 129, della legge n. 190/2014 e art. 1, comma 248 e 249, della legge n. 205/2017)
bonus asilo nido (art. 1, comma 355, della legge n. 232/2016);
2. le prestazioni previdenziali, normalmente non prevedono tra i requisiti di accesso quello della residenza, ad esempio NASPI E DIS-Coll.
Riguardo la Naspi e la Discoll in particolare il messaggio precisa che anche se la residenza non costituisce requisito di accesso , per queste prestazioni a seguito della sottoscrizione del patto di servizio, i disoccupati devono rendere la loro disponibilità ed hanno l’obbligo di partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai Centri per l’impiego. Al riguardo, l’ANPAL ha chiarito che i Centri per l’impiego possono “procedere alla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato anche per i soggetti dichiarati irreperibili o senza fissa dimora, facendo riferimento all’indirizzo di domicilio dagli stessi obbligatoriamente comunicato in sede di rilascio della DID online. Nel patto di servizio sottoscritto, peraltro, le persone indicano l’indirizzo presso cui ricevere tutte le comunicazioni inerenti i rapporti con il Centro per l’impiego, unitamente all’impegno a comunicare qualsiasi variazione, pena la possibile applicazione di meccanismi di condizionalità. Fa fede, pertanto, il requisito del domicilio, che costituisce, peraltro, anche il requisito per l’individuazione del centro per l’impiego territorialmente competente per le domande di NASpI.”
Rientrano tra le prestazioni che non richiedono il requisito della residenza anche le seguenti
In questi casi, si fa riferimento all’indirizzo di domicilio indicato nella domanda dal richiedente.
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