Con il provvedimento n. 39209 del 18.2.2019 è stato pubblicato il modello da usare per la definizione agevolata delle controversie tributarie, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate, così come previsto nel decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019. La domanda di adesione alla definizione agevolata deve essere utilizzata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha comunque la legittimazione, il quale intende definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria
Il modello di domanda si compone
Entro il termine del 31 maggio 2019, per ciascuna controversia tributaria autonoma, relativa cioè al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, esclusivamente mediante trasmissione telematica. La trasmissione va effettuata:
Non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle indicate in precedenza, neppure mediante servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata.
La domanda di definizione, debitamente sottoscritta dal richiedente e dal soggetto eventualmente incaricato della trasmissione telematica, deve essere conservata a cura del richiedente stesso fino alla definitiva estinzione della controversia, unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in pendenza di giudizio sia in sede di definizione agevolata della controversia nonché alla documentazione relativa all’eventuale definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizione agevolata dei carichi.
Il pagamento dell’importo da versare per la definizione può avvenire in un’unica soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali, ma non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro. Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata scade oggi 31 maggio 2019.
Il termine per il pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.
Per le scadenze delle rate che cadono di sabato o di domenica, va considerata direttamente la data del lunedì successivo. Si precisa che per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 1°giugno 2019 alla data del versamento.
Attenzione va prestata al fatto che per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.
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