News Pubblicata il 15/02/2019

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Regime impatriati: casi pratici analizzati dall'Agenzia

3 nuove risposte dell' Agenzia sul regime dei lavoratori impatriati: non necessariamente i due anni di lavoro e di iscrizione all'AIRE devono essere coincidenti per l'accesso all'agevolazione



L'Agenzia delle entrate ha pubblicato tre risposte ad altrettante istanze di interpello,  in tema di regime speciale per i lavoratori impatriati previsto dall’articolo 16 del “decreto internazionalizzazione” (Dlgs 147/2015). Il regime speciale prevede una tassazione ridotta del 50% per 5 anni dal momento in cui il lavoratore con alta qualifica e specializzazione in cui  riprende  la residenza  in Italia e si impegna a mantenerla per almeno due anni.  I tre casi pratici  analizzati erano i seguenti :

Quesito e Risposta 32/2019

"Il regime speciale per gli impatriati è applicabile a un lavoratore, laureatosi in Italia, residente all’estero e iscritto all’Aire (dal 16 giugno 2017) che, dopo aver frequentato un corso universitario in Francia (dal 5 gennaio al 21 dicembre 2017) si è successivamente trasferito nel Regno Unito (nel 2018) dove attualmente lavora (dal 16 aprile 2018) e vive, qualora nel 2019 decida di rientrare in Italia?"

L'agenzia ricorda che sulla base di quanto previsto dall’articolo 16 e, in particolare, dal comma 2  destinatari del regime di favore sono i cittadini dell’Ue (o di uno Stato extraeuropeo con il quale è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni che presentano i seguenti requisiti:

La risposta quindi è negativa in quanto  sebbene risulti soddisfatto il requisito della “non residenza in Italia”,  il lavoratore che rientri nel 2019 non puo vantare un’attività continuativa di lavoro o studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi. 

Quesito Risposta 34/2019

"Il regime speciale per gli impatriati è applicabile a un lavoratore nato in Belgio, laureatosi in ingegneria civile a Pisa nel 2000, che è stato residente all’estero dal 15 maggio 2011 al 19 luglio 2018 (periodo durante il quale ha svolto ininterrottamente attività di lavoro dipendente presso una società) e che successivamente ha trasferito la residenza in Italia (20 luglio 2018) ed è stato assunto (con contratto a tempo determinato per cinque anni con la qualifica di dirigente) da una società italiana (1° settembre 2018), impegnandosi a restare in Italia per almeno due anni?"

L’interpello è stato presentato dalla società che ha assunto il lavoratore.

In questo caso, sottolinea l’Agenzia, viene in rilievo la previsione del comma 1 dell’articolo 16, in base al quale al regime impatriati agevolato  possono accedere tutti i soggetti, cittadini e non dell’Unione europea, che trasferiscono in Italia la residenza fiscale a partire dal 2016, e che:

l’Agenzia da parere positivo  sull'accesso al regime degli impatriati con effetto a partire dal periodo d’imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia, ossia dal 2019 e per i quattro successivi.

Quesito e Risposta 36/2019

"Si chiede se il regime degli impatriati è applicabile a un lavoratore che:

Il dubbio dell’istante riguarda la circostanza che, nel caso in esame, l’attività lavorativa svolta nel Regno Unito ha subito un’interruzione (dal 3 al 16 ottobre 2017) tra la risoluzione del primo contratto di lavoro dipendente e l’inizio del nuovo lavoro. Inoltre, l’istante è iscritto all’Aire solo dal 14 ottobre 2015. Pertanto, è necessario capire se i due requisiti della residenza all’estero e del lavoro continuativo fuori dall’Italia debbano coesistere per tutto l’arco temporale dei ventiquattro mesi.

In questo caso si osserva che il lavoratore e iscritto all’Aire dal 14 ottobre 2015 e deve ritenersi fiscalmente non residente in Italia dal 2016. Quindi il periodo minimo di di residenza fiscale all’estero  è sopddisfatto  risulta soddisfatta con il periodo d’imposta 2017. anche se  il periodo lavorativo e il periodo di iscrizione all'AIRE non coincidono .

Invece sul  periodo di studio universitario  all'estero per un solo anno accademico se è stato comunque  conseguito un titolo  accademico in precedenza, il requisito puo ritenersi soddisfatto mentre se  non è stato acquisito un titolo di laurea nel territorio dello Stato prima di avere svolto attività lavorativa all’estero, per poter fruire del regime specialedovrà soddisfare contemporaneamente le condizioni previste dal comma 1, dell’articolo 16.

Sul tema leggi anche "Impatriati 2018: agevolazioni e come fare richiesta" di L. Rodella

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Fonte: Agenzia delle Entrate



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