News Pubblicata il 15/02/2019

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Whitelist - Blacklist: chiarimenti a Telefisco 2019

Paesi a fiscalità privilegiata: le risposte dell'Agenzia delle Entrate a Telefisco 2019



Continua lo scambio automatico delle informazioni finanziarie tra più di 100 Stati nel mondo, così come risulta dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di mercoledì 6 febbraio del DL 29.1.2019 che aggiorna l'elenco delle giurisdizioni che partecipano alla Common reporting standard (CRS). I cd "paradisi fiscali" si stanno quindi riducendo.

In questo quadro si inseriscono le risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2019, l'incontro annuale tra l'amministrazione finanziaria e la stampa specializzata. Per prima cosa è stato chiesto se nel livello di tassazione effettiva italiana con il quale confrontrare quella estera debba essere considerata oppure no l'IRAP. Infatti, com'è noto, l'articolo 167, comma 4, del TUIR considera a "fiscalità privilegiata" i soggetti controllati non residenti che sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora  residenti. Nella risposta, riportata sul Sole24ore del 1.2.2019 a pagina 18, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che nel confronto tra tax rate effettivo e tax rate virtuale, bisogna fare riferimenti solo alle imposte sui redditi senza considerare l'IRAP.

Nel secondo quesito è stato chiesto come dovesse essere interpretata la norma della Legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 1007 Legge 205/2017) che regola il caso in cui al momento della percezione degli utili, la società estera beneficia di una regime fiscale privilegiato ma non ne beneficiava nell'anno della produzione del reddito. La norma però non regola il caso inverso.  Nella propria risposta l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'intento della norma è quello di tutelare coloro che avevano confidato sul fatto che il Paese non fosse un paradiso fiscale, se il Paese a sua volta soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 167, comma 4 del TUIR ovvero:

Pertanto, la disposizione di favore prevista dalla Legge di bilancio 2018 non si applica ai dividendi formati in un Paese considerato a fiscalità privilegiata secondo le norme vigenti al tempo, e ora non più paradisiaco.

Fonte: Il Sole 24 Ore



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