Con riferimento al Decreto Interministeriale n. 24 del 28/12/2018 il Ministero del lavoro ha pubblicato ulteriori informazioni utili alla compilazione delle istanze per l'indennità relativa al fermo pesca 2018, in scadenza il 28 febbraio 2019:
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l'indennità è concedibile esclusivamente ai marittimi imbarcati su unità da pesca che non hanno esercitato alcuna attività di pesca;
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gli Uffici marittimi verificheranno l'effettivo arresto delle attività di pesca con ogni strumento utile, anche in analogia con gli strumenti di controllo già previsti per le verifiche di competenza, nell'ambito dell'erogazione dei fondi FEAMP;
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il Reparto Pesca Marittima, qualora necessario, predisporrà ulteriori procedure, al fine di acquisire una precisa situazione meteomarina, relativa all'anno 2018, a beneficio esclusivo degli Uffici Marittimi Territoriali;
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con riferimento all'art. 2 comma 3 lett. a) del Decreto Interministeriale n. 24 del 28/12/2018, si specifica che l'indennità verrà riconosciuta per il periodo continuativo dell'arresto temporaneo obbligatorio e per le sole misure tecniche effettuate successivamente a detto arresto;
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con riferimento all'art. 3 comma 2 del Decreto Interministeriale n. 24 del 28/12/2018 si ribadisce che, in caso di soci proprietari dell'imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l'indennità potrà essere riconosciuta solo a fronte dell'autocertificazione, presentata dal richiedente, relativa all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la Società proprietaria, sia essa di persone che di capitali;
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con riferimento all'articolo 4 comma 2 lett. i) del Decreto Interministeriale n. 24 del 28/12/2018 si specifica che la consegna dei documenti di bordo è da considerarsi solo per "l'arresto temporaneo obbligatorio" di cui al D.M. MIPAAFT n. 6908 del 20/07/2018 e successive modifiche e integrazioni.