Lunedì 18 febbraio , oggi, è un banco di prova per la fattura elettronica, che incappa nella prima liquidazione periodica mensile 2019. Ecco che professionisti e imprese si trovano ad avere a che fare con documenti per la maggior parte emessi in formato elettronico, dopo il discusso obbligo di entrata in vigore della fattura elettronica nelle operazioni IVA dal 1° gennaio 2019. Nonostante i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sia sul proprio sito che nelle occasioni di incontro con la stampa specializzata, come nel caso di Telefisco, non mancano dubbi e quesiti.
Si ricorda infatti che grazie alla moratoria concessa dal decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019 (DL 119/2018) confluiscono nella scadenza del 18 febbraio le fatture trasmesse al sistema di interscambio(SDI), il postino virtuale della fatturazione elettronica:
Il decreto fiscale prevede infatti che per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 non siano applicate le sanzioni previste qualora la fattura elettronica sia emessa oltre il termine di legge ma, comunque, nei termini per far concorrere l’imposta alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20%, quando la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.
Per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza mensile, è stata prevista una piccola dilazione dei termini entro i quali si applicheranno le sanzioni ridotte al 20%: l’originaria scadenza del 30 giugno è stata infatti prorogata 30 settembre.
CONTRIBUENTE |
Emissione tardiva ma entro la liquidazione periodica del periodo in cui è stata effettuata l’operazione |
Emissione tardiva ma oltre la liquidazione periodica del periodo in cui è stata effettuata l’operazione |
Trimestrale |
Nessuna sanzione (fino al 30-06-2019) |
20% della sanzione (fino al 30-06-2019) |
Mensile |
Nessuna sanzione (fino al 30-06-2019) |
20% della sanzione (fino al 30-09-2019) |
Attenzione va prestata al fatto che eventuali errori nella liquidazione possono determinare omesso/carente versamento d'imposta. Alcuni casi ad esempio possono essere le fatture ricevute il 16 febbraio,in quanto la ricezione è successiva al termine del 15 del mese successivo previsto dall'articolo 1, DPR 100 del 1998 ma precedente alla data della liquidazione (il 16 febbraio 2019 è un sabato e pertanto slitta a lunedì 18 febbraio).
Potrebbero interessarti i seguenti prodotti: