News Pubblicata il 13/02/2019

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Consulenti del lavoro e privacy: i chiarimenti del Garante

Responsabilità dei consulenti del lavoro nel trattamento dei dati personali della clientela alla luce del nuovo Regolamento europeo



Il Garante per la privacy ha pubblicato nel  documento web n. 9080970  pubblicato nella newsletter del 7 febbraio 2019,  alcune precisazioni sulle responsabilità dei consulenti del lavoro nel trattamento dei dati personali della clientela alla luce del nuovo Regolamento europeo,  in particolare riguardo il trattamento dei dati  dei dipendenti dei propri clienti.

Il documento ricorda innanzitutto  che il nuovo  Regolamento (UE) conferma la distinzione tra: 

Per questo motivo in riferimento alle procedure che coinvolgono  i consulenti del lavoro  questi professionisti saranno da considerare “titolari” quando trattano, in piena autonomia e indipendenza, i dati dei propri dipendenti oppure dei propri clienti come persone fisiche, come ad esempio i liberi professionisti,

Invece,  nel trattamento dei dati dei dipendenti dei loro clienti,  sono da considerare "responsabili" in quanto agiscono  sulla base dell’incarico ricevuto, che contiene anche le istruzioni sui trattamenti da effettuare ad es.  predisposizione delle buste paga, le pratiche relative all’assunzione e al fine rapporto, o quelle previdenziali e assistenziali, 

Posto che il grado di responsabilità attribuito dalla normativa alle due figure è diverso, il Garante ha comunque chiarito che i consulenti  potranno individuare idonee misure di sicurezza sia tecniche che organizzative che consentono un certo  margine di autonomia  nel trattamento dei dati.

Da questo consegue però  anche una adeguata corresponsabilità in caso di violazioni in materia. 

Per approfondire segui il Dossier PRIVACY 2019

Fonte: Garante Privacy


1 FILE ALLEGATO:
Garante privacy nota 7.2.2019

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