News Pubblicata il 11/02/2019

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Somministrazione: le causali devono essere chiare

Nel contratto di somministrazione debbono essere indicate le ragioni dell’utilizzazione di lavoratori: Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 8 gennaio 2019, n. 197



La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 8 gennaio 2019, n. 197, ha stabilito che nel contratto di somministrazione debbono essere indicate le ragioni dell’utilizzazione di lavoratori a tempo determinato, che devono essere chiaramente percepibili. È, infatti, possibile effettuare una verifica sulla sussistenza effettiva della causale, dovendo la stessa essere concretamente riscontrabile. Posto ciò, non è sufficiente un’indicazione generica, essendo prevista la nullità del contratto in caso di indicazione della causale di somministrazione omessa o non specifica.

 Il caso riguardava due lavoratrici assunte con contratto di somministrazione da Telecom con un atto scritto che riportava  come ragione giustificatrice :"gestione delle attività di calL center in relazione alle esigenze di carattere organizzativo connesse al riassetto societario del gruppo Telecom".

La corte,  richiamando una precedente sentenza su un caso analogo,  giudica che tale enunciato non soddisfacesse quel minimo necessario di specificità che, sia pure non più legata a situazioni tipizzate dal legislatore o dal contratto collettivo, deve sempre essere chiaramente espressa con riferimento al contesto della peculiare situazione dell'impresa utilizzatrice e delle sue esigenze  produttive ... non risultando, in particolare, esplicitato per quali ragioni per la gestione del call center occorresse il ricorso al lavoro somministrato né in cosa consistesse il riassetto societario indicato ovvero il periodo temporale di riferimento". 

Le disposizioni di legge, afferma la Cassazione " impongono  che nel contratto di somministrazione siano indicate le ragioni dell'utilizzazione di lavoratori a tempo determinato e che le stesse siano esplicitate nella loro  fattualità, in modo da rendere chiaramente percepibile l'esigenza addotta  dall'utilizzatore e il rapporto causale tra la stessa e l'assunzione del singolo  lavoratore somministrato.  Infatti ammettere che il contratto di somministrazione possa tacere, puramente e semplicemente, le ragioni della somministrazione a tempo determinato riservandosi di enunciarle solo a posteriori in ragione della convenienza del momento, vanificherebbe in toto l'impianto della legge e siffatta omissione sarebbe indice inequivocabile di frode alla legge o di deviazione causale del contratto, entrambe sanzionate con la  nullità. Sarebbe infatti svuotata di contenuto ogni verifica sulla effettività della  causale ove questa potesse essere non indicata o solo genericamente indicata nel contratto.

Fonte: Corte di Cassazione


1 FILE ALLEGATO:
Sentenza Cassazione n.197 2019

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