La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 8 gennaio 2019, n. 197, ha stabilito che nel contratto di somministrazione debbono essere indicate le ragioni dell’utilizzazione di lavoratori a tempo determinato, che devono essere chiaramente percepibili. È, infatti, possibile effettuare una verifica sulla sussistenza effettiva della causale, dovendo la stessa essere concretamente riscontrabile. Posto ciò, non è sufficiente un’indicazione generica, essendo prevista la nullità del contratto in caso di indicazione della causale di somministrazione omessa o non specifica.
Il caso riguardava due lavoratrici assunte con contratto di somministrazione da Telecom con un atto scritto che riportava come ragione giustificatrice :"gestione delle attività di calL center in relazione alle esigenze di carattere organizzativo connesse al riassetto societario del gruppo Telecom".
La corte, richiamando una precedente sentenza su un caso analogo, giudica che tale enunciato non soddisfacesse quel minimo necessario di specificità che, sia pure non più legata a situazioni tipizzate dal legislatore o dal contratto collettivo, deve sempre essere chiaramente espressa con riferimento al contesto della peculiare situazione dell'impresa utilizzatrice e delle sue esigenze produttive ... non risultando, in particolare, esplicitato per quali ragioni per la gestione del call center occorresse il ricorso al lavoro somministrato né in cosa consistesse il riassetto societario indicato ovvero il periodo temporale di riferimento".
Le disposizioni di legge, afferma la Cassazione " impongono che nel contratto di somministrazione siano indicate le ragioni dell'utilizzazione di lavoratori a tempo determinato e che le stesse siano esplicitate nella loro fattualità, in modo da rendere chiaramente percepibile l'esigenza addotta dall'utilizzatore e il rapporto causale tra la stessa e l'assunzione del singolo lavoratore somministrato. Infatti ammettere che il contratto di somministrazione possa tacere, puramente e semplicemente, le ragioni della somministrazione a tempo determinato riservandosi di enunciarle solo a posteriori in ragione della convenienza del momento, vanificherebbe in toto l'impianto della legge e siffatta omissione sarebbe indice inequivocabile di frode alla legge o di deviazione causale del contratto, entrambe sanzionate con la nullità. Sarebbe infatti svuotata di contenuto ogni verifica sulla effettività della causale ove questa potesse essere non indicata o solo genericamente indicata nel contratto.
Ti potrebbero interessare i seguenti ebook della Collana Facile per tutti: