Per la dimostrazione di buona fede nell'ambito di fatture soggettivamente inesistenti quali sono i comportamenti del contribuente che dimostrano la buona fede nell'ipotesi di fornitore reperito su internet i cui prezzi sono concorrenziali relativamente ad un'attività esclusivamente commerciale senza magazzino? E' stata questa una delle domande poste alla Guardia di Finanza nel corso di Telefisco 2019.
In linea generale infatti nel caso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti il diritto alla detrazione d'imposta dell'imposta può essere disconosciuto solo quando l'amministrazione finanziaria dimostri la conoscenza o la conoscibilità del cessionario della frode operata dal cedente. In tale situazione è il contribuente cessionario che deve provare di
Come riportato sul Sole 24 ore del 1/2/2019 (pagina 20) la Guardia di Finanza ha chiarito che non assumono rilievo
Fermo restando che quando la Guardia di Finanza effettua le indagini per il contrasto alle frodi IVA opera anche come polizia giudiziaria e che pertanto ha le potestà d'indagine prevista nel codice penale, nella tabella che segue ecco qualche indicazione su come il contribuente possa assolvere l'onere probatorio posto a suo carico:
VERIFICHE PREVENTIVE FATTURE INESISTENTI |
Esibizione di e-mail, fax o lettere che dimostrino che i rapporti sono intercorsi o direttamente con l'impresa o con soggetti alla stessa riconducibili |
Adozione di tutte le misure preventive necessarie per evitare frodi come:
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