News Pubblicata il 04/02/2019

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Regime forfettario: chiarimenti a Telefisco 2019

Regime forfetario: passaggio da altri regimi, superamento dei ricavi e possesso di partecipazioni di controllo. Ecco cosa ha detto Agenzia delle Entrate



Il 31 gennaio 2019 si è svolto l'annuale appuntamento di Telefisco, l'incontro tra la stampa specializzata e l'Agenzia delle Entrate sempre molto atteso dagli operatori in quanto sede di chiarimenti da parte dell'amministrazione finanziaria. Oltre alla fattura elettronica, uno degli argomenti su cui sono stati forniti più chiarimenti è stato il regime forfettario, dopo le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018). Di seguito l'analisi delle risposte pubblicate dal Sole 24 ore sul tema,

Una delle indicazioni più attese, benchè abbastanza pacifica, riguarda l'ipotesi in cui un esercente attività di impresa abbia optato per la contabilità ordinaria nel 2017/2018, ma che ora in possesso dei requisiti di accesso per il regime forfettario. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli esercenti attività d’impresa che hanno optato per la contabilità ordinaria possono accedere al regime forfettario a partire dal periodo d’imposta 2019 senza attendere il decorso del triennio previsto per gli esercizi delle opzioni Iva. Inoltre con risoluzione n. 64/2018 è stato precisato che il contribuente che, pur possedendo i requisiti previsti per l’applicazione del regime forfettario abbia optato per i regimi di contabilità semplificata di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, può passare al regime forfettario senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto la particolare modalità di registrazione di cui al comma 5 del predetto articolo 18, in quanto trattasi di due regimi naturali dei contribuenti minori.

Per quanto riguarda invece il regime forfettario e il possesso di una partecipazione di controllo in una Srl che svolge attività riconducibile alla propria, è stato chiesto se questa condizione compromette il regime forfettario per l’anno 2019 se la partecipazione viene ceduta prima della fine del predetto anno o doveva essere non posseduta già al 1° gennaio 2019. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nessuna preclusione sussiste ad applicare il regime agevolativo nel caso in cui il contribuente, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime, provveda a rimuovere preventivamente le cause ostative.

Sulla stessa linea la successiva risposta che ha chiarito che se un contribuente applica il regime forfettario dal 2015 e possiede una partecipazione maggioritaria in una Srl non trasparente con attività riconducibile alla propria, perde la possibilità di accedere al regime forfettario 2019 in quanto la presenza di tale causa inibente impedisce l’accesso al nuovo regime forfettario. 

Un ultimo importante chiarimento sul tema riguarda l'uscita per superamento della soglia. In particolare è stato chiesto se c'è l’ipotesi di uscita dal regime agevolato nel caso in cui in corso d’anno il contribuente superi il limite di 65.000 euro previsto dalla norma. Di conseguenza, un contribuente che dovesse conseguire ricavi o compensi al di sopra del limite sconterà ugualmente la tassazione con imposta sostitutiva al 15% e beneficerà di esoneri e semplificazioni amministrative o contabili previste? Nel rispondere Agenzia delle Entrate ha chiarito che la Legge di bilancio 2019 prevede che il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito del limite di ricavi, perciò, nel caso in esame, la fuoriuscita dal regime si verificherà dall’anno successivo a quello di superamento della soglia.

Fonte: Il Sole 24 Ore



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