Dopo la pubblicazione del Provvedimento con le regole attuative per la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti rispondendo ad un interpello in merito alla definzione di un PVC. Qualche precisazione è arrivata dall'amministrazione finanziaria nel corso di Telefisco 2019, l'incontro tra la stampa specializzata e l'Agenzia delle Entrate.
In particolare la risposta 19 del 30.1.2019 parte dai quesiti posti dall'istante che si trova nella situazione riportata:
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a conclusione di un controllo sugli studi di settorela Direzione provinciale ha redatto nei suoi confronti un processo verbale di constatazione dal quale sono emersi rilievi per costi non deducibili;
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la Direzione provinciale ha notificato allo stesso un avviso di accertamento che, nel richiamare integralmente il contenuto del suddetto processo verbale di constatazione, ha accertato quanto dovuto, in relazione alle violazioni constatate, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi.
Tanto premesso, l’istante chiede di conoscere:
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se lo stesso possa beneficiare della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione presentando apposita dichiarazione ed effettuando il relativo versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 31 maggio 2019;
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in caso di risposta affermativa al primo quesito, se si renda necessario o utile presentare istanza di accertamento con adesione e, eventualmente, impugnare l’avviso di accertamento, nelle more del perfezionamento della suddetta definizione agevolata.
Con la risposta 19 del 30 gennaio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in riferimento al caso concreto esposto nell’interpello, non hanno effetti preclusivi sulla definizione agevolata del processo verbale le seguenti attività se successive al 24 ottobre 2018:
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la notifica di avviso di accertamento che abbia ad oggetto le medesime violazioni constatate nel processo verbale. In tal caso, qualora si perfezioni la definizione agevolata, gli effetti di quest’ultima prevalgono sulle eventuali, successive attività di accertamento, anche in caso di mancata impugnazione dell’atto e di scadenza del relativo termine. Dette attività, invece, restano efficaci in caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata;
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la presentazione di istanza di accertamento con adesione di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, riguardante il medesimo avviso di accertamento, nonché la sua impugnazione. Tali procedimenti, tuttavia, non devono essere stati già conclusi, in particolare, con altre forme di definizione agevolata.
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