Gli operatori sanitari obbligati alla trasmissione dei dati al StS(sistema tessera sanitaria) devono emettere fattura elettroniche? Nel caso in cui un contribuente si opponga alla trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria come si deve comportare l'operatore sanitario? Sono alcuni dei quesiti a cui Agenzia delle Entrate ha offerto chiarimenti nelle FAQ pubblicate sul proprio sito il 29 gennaio 2019.
Ma andiamo con ordine. Nella prima domanda che è stata posta alle Entrate è stato chiesto se i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria devono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche, i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria. Nel rispondere Agenzia delle Entrate ha chiarito in maniera chiara che tali soggetti non devono e non possono emettere le fatture elettroniche. La legge di bilancio per il 2019 ha modificato l’articolo 10-bis del decreto fiscale (DL 119/2018) prevedendo che, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. Considerato l’esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità.
Nella seconda FAQ è stato chieto cosa deve fare l'operatore nel caso in cui un cittadino eserciti l’opposizione alla trasmissione dei suoi dati al Sistema tessera sanitaria. Nel rispondere Agenzia delle Entrate ha chiarito che in tal caso non deve essere emessa la fattura elettronica. Le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali dagli operatori tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sono escluse dalla fatturazione elettronica, anche nel caso in cui i dati non siano poi trasmessi al Sistema TS per effetto dell’opposizione manifestata dall’interessato. La legge di bilancio per il 2019 ha, infatti, modificato l’articolo 10-bis del decreto legge 119 del 2018 prevedendo che, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. Considerato l’esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo anche nel caso in cui i dati non siano trasmessi al Sistema tessera sanitaria per effetto dell’opposizione esercitata dal cittadino.
Nella terza FAQ è stato chiesto se nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie - da inviare al Sistema TS salvo opposizione del paziente - sia altre voci di spesa non sanitarie, occorre emettere la fattura elettronica. Nella risposta Agenzia delle Entrate ha precisato che in generale non deve essere emessa la fattura elettronica. Occorre, però, distinguere due diverse fattispecie.
1) Se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente), con le seguenti modalità:
2) Qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente) con la tipologia “altre spese” (codice AA). In entrambi i casi la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo.
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