Con la risposta all'interpello 12 del 28 gennaio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'aliquota IVA applicabile ai gel energetici e alle bevande proteiche è quella ordinaria cioè pari al 22%. Il documento di prassi è allegato a questo articolo.
In particolare, l'Agenzia ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale applicabile, agli effetti dell’IVA, alle cessioni di “gel energetici” e “bevande proteiche” oggetto di commercializzazione. Le informazioni presenti sulle confezioni dei prodotti oggetti di interpello propongono l’impiego degli stessi per contrastare stanchezza e affaticamento durante gli sport e rafforzare la funzionalità muscolare; le stesse non fanno menzione a malattie, disturbi o sintomi specifici per i quali i prodotti devono essere utilizzati. Di conseguenza, esclusa una loro classificazione come medicamento, essi possono essere classificati nella voce della Tariffa doganale unica relativa alle acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e ad altre bevande non alcoliche (voce 2202 9919)
Alla luce della classificazione doganale dei prodotti in argomento, pertanto agli stessi si rende applicabile l’aliquota IVA ordinaria del 22% in quanto i medesimi non trovano collocazione in alcuna delle voci della tabella allegata al d.P.R. 633 del 1972. La conclusione dell'Agenzia delle Entrate si fonda sulla classificazione doganale dei prodotti in questione come definita dalla direzione centrale Legislazione e Procedure doganali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, appositamente interpellata.
Si ricorda che Agenzia delle Entrate con la risposta 8 del 18 gennaio 2019 ha chiarito che per la produzione e la commercializzazione di integratori alimentari e altri prodotti assimilabili si applica invece l'aliquota IVA ridotta al 10%.
ALIQUOTE IVA | |
gel energetici e bevande proteiche | 22% |
integratori alimentari e prodotti assimilabili | 10% |