News Pubblicata il 19/07/2019

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Antiriciclaggio 2019: regole tecniche dal 1° gennaio 2020

Regole antiriciclaggio vincolanti a partire dal 2020. Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti fa slittare la decorrenza degli obblighi



Con un comunicato stampa del 23 gennaio 2019, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha annunciato l'approvazione del documento “Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90”. 

Attenzione però, l'informativa n.68 del Consiglio Nazionale del 18 luglio 2019 ha previsto lo slittamento della decorrenza degli obblighi al 1° gennaio 2020. “Il CNDCEC preso atto della prossima emanazione di disposizioni di modifica del D. Lgs 231/2007 (normativa antiriciclaggio)  (….) ha deliberato di differire al prossimo 1° gennaio 2020 il termine a partire dal quale ritenere vincolanti per gli iscritti le regole Tecniche emanate lo scorso gennaio”. In particolare, non è stata più ritenuta congrua la scadenza originaria del 23 luglio  in quanto le novità hanno reso necessario provvedere all’aggiornamento dei vari documenti operativi per agevolare ordini e iscritti al corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Per approfondire si rimanda all'articolo: antiriciclaggio Commercialisti 2019: proroga della decorrenza al 1° gennaio 2020

Si ricorda che in generale, le regole tecniche, emanate dal Consiglio nazionale in qualità di organismo di autoregolamentazione, sono rivolte agli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e hanno ad oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio:

  1. valutazione del rischio (artt. 15-16 d.lgs. 231/2007)
  2. adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 d.lgs. 231/2007) suddivisa in:
    • valutazione del rischio (valutazione del rischio inerente, valutazione del rischio specifico, determinazione del rischio effettivo)
    • prestazioni professionali,
    • adeguata verifica ordinaria
    • adeguata verifica semplificata
    • adeguata verifica rafforzata
    • persone politicamente esposte
    • titolare effettivo
    • esecuzione dell'obbligo di adeguata verifica mediante ricorso a terzi
  3. conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34 d.lgs. 231/2007)
    • conservazione cartacea
    • conservazione informatica
    • conservazione negli studi associati e nelle società tra professionisti.

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili



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