La Cnce, con una lettera alle Casse edili pubblicata sul proprio sito, fornisce chiarimenti sulla risposta ad interpello dell'agenzia delle Entrate del 4 ottobre 2018, n. 24 riguardante l'assoggettamento fiscale dei contributi versati ad enti bilaterali e delle relative prestazioni . La commissione precisa che la risposta dell'Agenzia non introduce novità rispetto al trattamento fiscale ordinario, previsto dalla circolare n. 55 del 1999 del Ministero delle Finanze per i contributi finalizzati ad erogare prestazioni assistenziali di natura sociale e sanitaria ai lavoratori dell'edilizia.
Si riconferma quindi che il regime contributivo delle somme versate alle Casse edili è il seguente:
Nessun cambiamento nella procedura (comunicazione n. 152/1999) per cui ciascuna Cassa Edile/Edilcassa deve verificare ogni anno l'incidenza percentuale della spesa per prestazioni assistenziali erogate ai lavoratori e, dedotto il contributo a carico del lavoratore, deve comunicare il risultato alle imprese iscritte affinché provvedano ad incrementare di tale percentuale l'imponibile fiscale dei propri dipendenti operai.
Le altre contribuzioni alla Cassa Edile non sono assoggettabili o perché già soggette a ritenuta alla fonte (Gnf) o perché finalizzate a prestazioni diverse , non a favore dei lavoratori (gestione Cassa, rimborsi malattia/infortunio alle imprese, quote di adesione contrattuale, gestione enti formazione e sicurezza, ecc.).
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