Con la circolare 3 del 25 gennaio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di conguaglio del modello di dichiarazione 730/2019. Com'è noto infatti, i Centri di assistenza fiscale (Caf) e i professionisti abilitati possono prestare assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730. Tra i chiarimenti forniti nel documento di prassi ci sono i seguenti:
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Cancellazione dell’indirizzo telematico per cessazione dell’incarico alla ricezione dei modelli 730-4: Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta non comunichi con il modello CSO la variazione dell’intermediario delegato alla ricezione dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 presentate dai propri dipendenti, al fine di favorire l’aggiornamento delle informazioni relative agli intermediari delegati e agevolare l’assolvimento del conguaglio sulle retribuzioni, con la circolare n. 4/E del 2018 dell’Agenzia delle entrate, è stata prevista un’apposita procedura. In particolare, l’intermediario cessato dall’incarico può comunicare tramite PEC all’Agenzia delle entrate l’avvenuta risoluzione del rapporto di delega. L’Agenzia delle entrate, sulla base della richiesta pervenuta, contatta il sostituto d’imposta attraverso un messaggio trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata rilevabile dal registro INI PEC – Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata – istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, per invitarlo a presentare la comunicazione di variazione. Ciò premesso, si fa presente che in esito alla procedura indicata risulta che alcuni sostituti d’imposta cui è stato inviato il previsto invito da parte dell’Agenzia delle entrate non hanno provveduto all’aggiornamento dell’indirizzo telematico dove ricevere i risultati contabili dei percipienti. La descritta situazione comporta una interruzione dell’assistenza fiscale visto che i risultati contabili non raggiungono il soggetto che deve eseguire il conguaglio.
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Effetti della mancata ottemperanza ai fini della protezione dei dati personali: Tenuto conto dell’obbligatorietà del flusso telematico, l’Agenzia provvede alla cancellazione dell’indirizzo telematico degli intermediari che hanno trasmesso la comunicazione di cessazione del rapporto e per i quali il sostituto d’imposta, nonostante la comunicazione prevista dalla circolare n. 4/E del 12 marzo 2018, non abbia provveduto a detta modifica. A seguito della cancellazione dell’indirizzo telematico, il sostituto d’imposta rivestirà una posizione analoga a quella dei sostituti che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (CSO). Pertanto, il sostituto sarà tenuto, in sede di trasmissione delle CU, a compilare il quadro CT3 per comunicare il nuovo indirizzo telematico.
La circolare è allegata gratuitamente a questo articolo.
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