Chiarimenti sulla trasmissione dei corrispettivi sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risposta 9 del 22 gennaio 2019, allegata gratuitamente a questo articolo. In particolare, dal 1° gennaio 2019, i soggetti della grande distribuzione e quelli ad essi equiparati che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico devono certificarle:
L’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015 ha stabilito che memorizzazione e trasmissione avvengano mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati. Il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016, dove si è chiarito, tra l’altro, che:
Le relative specifiche tecniche hanno poi precisato che per gli esercenti che operano con un numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto vendita e che rispettano i requisiti di seguito elencati, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei singoli punti cassa possono essere effettuate mediante un unico “punto di raccolta. Il “punto di raccolta “ è costituito da un Registratore Telematico collegato ai singoli punti cassa definito Server di consolidamento-Registratore Telematico.
Il quadro tecnico-normativo ha come necessario corollario che ciascun punto vendita deve disporre di un proprio Server-RT, il quale può, nel caso, essere collocato, insieme a quelli degli altri punti vendita aziendali, presso un unico, idoneo locale centralizzato, nel quale assicurare più elevati livelli di sicurezza fisica e logica.
Anche in questo caso, tuttavia, agli utenti autorizzati va garantita la possibilità, pressociascun punto vendita, di accedere a tutte le funzioni disponibili sul relativo ServerRT, al fine di consentire le attività di gestione e controllo presso il punto vendita stesso. Restano al momento escluse soluzioni diverse ivi compresa l’ipotesi di un ServerRT unico e centralizzato per azienda, a maggior ragione ove collocato fuori dal territorio nazionale. Restano parimenti escluse soluzioni in cui i dati relativi ai corrispettivi non vengano inviati con la cadenza quotidiana legislativamente prevista, seppur salvati in forme che ne garantiscano l’immodificabilità. L’invio di tali dati, infatti, costituisce autonomo obbligo, la cui violazione comporta sanzioni
Le recenti disposizioni in tema di invio telematico dei corrispettivi non inficiano le regole generali in tema di IVA ed i chiarimenti già forniti in passato, secondo cui se l’operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto – in quanto la transazione commerciale avviene in via telematica, ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio – la stessa è assimilabile alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non soggetta
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