Con la risoluzione n.4 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il recupero in compensazione, tramite modello “F24 Enti pubblici” (F24 EP), del credito riconosciuto dall’INPS su interessi e premi assicurativi relativi all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica , il cd. APE volontario.
L'APE volontario (l. 232 2016) è un prestito di importo pari alla pensione corrisposto in quote mensili da un istituto finanziatore, per il pensionamento anticipato dei lavoratori con almeno 20 anni di contributi e a cui manchino meno i 3 anni e 7 mesi all'età per la pensione di vecchiaia (nel 2018 erano 66 anni e 7 mesi).
La restituzione del prestito, garantita da una polizza assicurativa obbligatoria , avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di vent’anni.
A fronte degli interessi sul prestito e dei premi assicurativi versati con le rate di ammortamento la legge n. 232 del 2016 ha previsto che i soggetti fruiscano di un credito di imposta del 50% che viene recuperato dall'INPS in compensazione tramite il modello “F24 Enti pubblici” (F24 EP).
Il codice tributo da utilizzare è il seguente:
In sede di compilazione del modello F24 EP, il suddetto codice tributo va inserito nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui l’INPS debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”. Il campo “riferimento A” non è valorizzato.
Ti potrebbero interessare i seguenti ebook della Collana Facile per tutti: